Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità di disoccupazione ALAS

Il decreto Sostegni bis ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo a copertura degli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2022.

In particolare, la nuova prestazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo:

  • che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
  • esercenti attività musicali.

La circolare INPS n. 8 del 14/01/2022 riporta i requisiti di accesso all’indennità ALAS e specifica la base di calcolo, la misura e la durata della prestazione. Sono indicati, inoltre, la decorrenza e le ipotesi di decadenza dal diritto alla prestazione, il regime delle incompatibilità e incumulabilità, le modalità per presentare eventuali ricorsi amministrativi.

Per fruire della prestazione, i potenziali beneficiari devono presentare domanda online entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti per accedere alla prestazione:

  • Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);
  • Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione, di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con AGO, della Gestione separata, nonché dell’“APE sociale”. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione, di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • Avere, nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 35.000.

Circolare_numero_8_del_14-01-2022

Manuale_Cittadino_ALAS

 


Assegno unico e universale per i figli a carico

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta, mensilmente, per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età.

Si ricorda che per figli a carico, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

I figli maggiorenni, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di determinati requisiti e si rimanda al Messaggio inps n.4748 del 31.12.2021

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Il genitore richiedente può chiedere il 100% o può essere diviso fra i due genitori al 50%. Per altre casiste di divisioni si rimanda al Messaggio inps n.4748 del 31.12.2021

Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;

per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Coloro i quali hanno presentato l’assegno temporaneo per i figli è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022;

E’ altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (ANF).

Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.

In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

  • ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  • ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
  • Assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo (50 € per i figli minori e 25 € per i maggiorenni).

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su

– conto corrente bancario dotato di codice IBAN;

– conto corrente postale dotato di codice IBAN;

– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;

– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima. Possono verificarsi altre casistiche. Si rimanda al Messaggio inps n.4748 del 31.12.2021

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità
  • le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448). Verrà comunque riconoscimento per l’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.


NASPI: abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto una novità di rilievo in ordine ai requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, disponendo, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la non applicazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La novità legislativa si pone in continuità con la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Decreto Sostegni), che aveva disposto la non applicazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Pertanto per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, con la conseguenza che l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti:
  • stato di disoccupazione
  • 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Circolare INPS numero-2-del-04-01-2022

 


Indennità di maternità/paternità INPS

  • Alle lavoratrici e lavoratori autonomi come coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita’ commerciali
  • Alle lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
è prevista un’ulteriore tutela e sostegno della maternità e della paternità, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.   
  Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità  per lavoratori dipendenti: 
  durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre. 

Per saperne di più clicca il seguente link Circolare-numero-1-del-03-01-2022


Lavoro occasionale, operativa dal 12.01.2022, la comunicazione preventiva

L’obbligo in questione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
L’obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della Circ. INL nr. 29 del 11.01.2021 , nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Sanzioni
La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una, laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Il nostro studio rimane a disposizione per ulteriori delucidazioni in merito.
Saluti

 

 


10 gennaio 2022_La nuova stretta anti Covid comincia con il super green pass e culmina con l’obbligo di vaccino per gli over 50

La nuova stretta anti-Covid comincia oggi, 10 gennaio 2022, da bar, ristoranti, alberghi, palestre, piscine, mezzi di trasporto. Per accedervi, sia al chiuso che all’aperto, servirà il green pass “rafforzato”, quello che si ottiene cioè con la vaccinazione (anche per i 15 giorni successivi alla prima dose) o con la guarigione dall’infezione da Coronavirus e che ha una durata di sei mesi. Stop, dunque, a chi ha solo la certificazione legata al tampone.

Si potrà continuare ad entrare senza aver fatto tamponi o senza avere necessariamente il green pass nei supermercati e nelle farmacie.

A queste restrizioni si aggiungerà dal 20 gennaio l’obbligo del green pass base (anche solo con il tampone, che continua ad avere una durata di 48 ore se antigenico e 72 se molecolare) per accedere ai locali di barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Dal 1° febbraio, poi, lo stesso certificato base sarà necessario anche per entrare in uffici pubblici, poste, banche e negozi.

n decreto atteso nelle prossime due settimane dovrà chiarire quali sono le attività ritenute necessarie per soddisfare esigenze primarie, che in quanto tali saranno escluse dal nuovo obbligo.

L’obbligo di vaccino

L’altra grande novità al debutto con il decreto legge varato dal Governo il 7 gennaio, è l’obbligo di vaccino anti-Covid per tutti gli italiani e gli stranieri residenti in Italia che hanno più di 50 anni o che li compiranno entro il prossimo 15 giugno.

Dal 15 febbraio, i lavoratori sopra 50 anni – sia dipendenti, sia liberi professionisti – nel settore pubblico e nel privato, dovranno avere il green pass rafforzato per poter svolgere la propria prestazione nei luoghi di lavoro. L’obbligo si applica, per ora, fino al 15 giugno.

Senza stipendio

Rinviando all’altro articolo in pagina per l’approfondimento sul quadro sanzionatorio, ricordiamo che la conseguenza più rilevante da mettere in conto, per i lavoratori che non volessero adempiere all’obbligo del vaccino, è la sospensione dal servizio e dallo stipendio: poiché gli obblighi vaccinali già previsti fino a oggi per i lavoratori si applicano fino al 31 marzo, termine dello stato di emergenza, e il nuovo obbligo per i lavoratori over 50 vale fino al 15 giugno, il periodo non coperto da retribuzione, in caso di mancata vaccinazione, sarebbe piuttosto lungo.


DSU E ISEE 2022

Gentili Clienti,
Vi ricordiamo che l’isee 2021 è scaduto il 31.12.2021, pertanto vi ricordiamo che, qualora usufruiste di prestazioni per le quali sono richiesti la DSU e l’ISEE aggiornati, è possibile presentare i nuovi datiper avere i nuovi documenti validi fino il 31.12.2020 o fino a vostre nuove modifiche.

Riduzione dell’aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano (in via temporanea)

L’agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.

– l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1); 

– la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1); 

– la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2);

– la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).

Per leggere la CIRCOLARE N. 17 /E/2021


ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126

ATTENZIONE! La presentazione della domanda dovrà avvenire tra oggi 02/12/2021 ed entro la scadenza del 21/12/2021.

Altre tredici settimane di cassa Covid per tessile e settori non industriali

Per fronteggiare le conseguenze occupazionali della pandemia, il decreto legge 146/2021 estende la cassa integrazione Covid, vale a dire lo strumento più snello utilizzato per fronteggiare la crisi legata all’emergenza epidemiologica che, per il settore industriale, è generalmente cessata il 30 giugno scorso. A beneficiare di quella che, nell’ottica di una ripresa generalizzata, è auspicabile possa essere l’ultima tranche, sono i datori di lavoro che operano in settori non industriali e che sono tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis), dai fondi di solidarietà bilaterali e dalla Cigd.

L’ammissione alla proroga del sostegno si può ottenere sempreché le aziende sospendano o riducano l’attività lavorativa a causa del Covid-19. Invero, oggi sembra molto più puntuale riferirsi a un’interruzione di attività collegata agli effetti – striscianti e conseguenti – della pandemia che ha afflitto la nostra società negli ultimi 18 mesi. I datori di lavoro sopra indicati potranno contare su un ulteriore periodo di trattamenti, riguardanti l’arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, per un massimo di 13 settimane.

L’accesso è soggetto a una stringente condizione: gli interessati devono essere stati autorizzati a fruire di tutte le precedenti 28 settimane previste dal decreto Sostegni (Dl 41/2021). Su questo specifico punto vale la pena fare una precisazione, più di forma che di sostanza. Le 28 settimane, decorrenti dal 1° aprile 2021 (ma che in alcuni casi potevano iniziare dal 26 marzo), vanno oltre il 30 settembre e, conseguentemente, le nuove richieste interesseranno un periodo più ristretto. Puntualizziamo, tuttavia, che la copertura dell’ammortizzatore sociale copre, comunque, l’intero anno 2021.

Gli altri datori di lavoro beneficiari dell’ulteriore aiuto sono le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili. Per queste imprese si prevede un’aggiuntiva tranche massima di nove settimane di Cigo Covid per l’ultimo trimestre 2021.

Nel testo definitivo è stato risolto un profilo di criticità, evidenziato sul Sole 24 Ore del 19 ottobre in base alla bozza del decreto, per cui l’accesso alle nuove settimane era riservato solamente a chi avesse ottenuto l’autorizzazione a fruire di tutte le precedenti 17 settimane del decreto Sostegni-bis. Questa condizione avrebbe rischiato di lasciare senza ammortizzatori sociali, per novembre e dicembre, i datori di lavoro che nei mesi precedenti non hanno avuto bisogno interamente del sostegno, ma ora è stata superata e il nuovo periodo potrà essere richiesto una volta decorso quello precedentemente autorizzato in base al decreto legge 73/2021, a prescindere dalla relativa durata di quest’ultimo.

Per tutte le misure prorogate si confermano: l’esonero dal contributo addizionale; il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento richiesto; i termini di inoltro delle relative istanze.

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