Buoni carburante esenti, deducibili dal reddito d’impresa e aumento soglia di esenzione benefit

L’articolo 2 del Dl 21/2022 prevedeva per il 2022 e per i datori di lavoro privati la possibilità di erogare ai propri dipendenti buoni benzina fino a 200,00 € in esenzione di imposta.
Dunque vi era la possibilità di utilizzo dei plafond ossia fino a 200,00 € per il bonus carburante e fino a 258,23 € per i benefit, totale 458,23 € esenti.
Col Decreto Aiuti Bis, rispetto alla soglia di esenzione per i beni e servizi ceduti ai dipendenti, da 258,23 € è stata aumentata fino a raggiungere la soglia di  600,00 € annui. Viene quindi previsto che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Pertanto ai buoni carburante con esenzione di 200,00 € (Dl n. 21/2022) si aggiungono 600,00 €, totale 800,00 €.
DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115
Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (22G00128) (GU Serie Generale n.185 del 09-08-2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2022
 Art. 12 
 
               Misure fiscali per il welfare aziendale 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta  2022,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore
dei beni ceduti e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti
nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di
lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il  limite
complessivo di euro 600,00. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro
per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai
sensi dell'articolo 43. 

 


Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. DL 21/2022

È stato pubblicato il nuovo DL 21/2022, che si pone l’obiettivo di promuovere urgenti misure per contrastare gli effetti economici e umanitari, che si stanno riversando sull’Europa come conseguenza dell’attuale conflitto russo–ucraino.

Primo fra tutti, come già preannunciato dal governo Draghi, vi sono le misure di carattere generale relative al contenimento degli aumenti vertiginosi dei prezzi del carburante, andando a rideterminare le aliquote di accisa per benzina e gasolio: viene così imposta una riduzione di 25 centesimi di euro al litro, per un periodo di 30 giorni.

Ovviamente il governo ritiene che il caro carburanti impatti sia sui lavoratori, sia sulle imprese e per tale motivo ha attuato misure destinate all’attività lavorativa, analizzate di seguito.

Buoni carburante

Viene ricercata una modalità per aiutare il personale dipendente. A tal proposito il governo decreta che i buoni carburante o simili ceduti dall’azienda ai dipendenti “nel limite di € 200 per lavoratore non concorrono alla formazione del reddito” (art. 51, c. 3, DPR 917/86).

Sulla misura occorre dire che:

  • la limitazione di € 200,00 si aggiunge alla possibilità di utilizzo dei € 258,23 per beni e servizi;
  • è destinata esclusivamente all’acquisto di buoni carburante o titoli similari;
  • la concessione non deve essere generalizzata ma può, sulla scorta dei fringe benefit, essere dedicata individualmente a singoli dipendenti;
  • non ha connessione con l’obbligo di presenza dei lavoratori in azienda.

Ai lavoratori per i quali non sono in atto altre concessioni di benefit sarà quindi possibile arrivare alla corresponsione di buoni carburante fino alla soglia di € 458,23 (€ 258,23 + € 200,00), senza rendere imponibile fiscalmente e previdenzialmente tale erogazione.

Sul punto ovviamente saranno opportune conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate sul comportamento del sostituto d’imposta.

Contributi a favore delle imprese

Sono previsti sostegni alle imprese o contributi per le spese derivanti dal consumo di energia elettrica.

Per le aziende dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWA, a fronte di certificazione di maggiori oneri sostenuti dall’impresa per l’acquisto dell’energia nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per la fornitura elettrica. La scadenza per l’utilizzo del credito d’imposta è fissata al 31 dicembre 2022. Il credito d’imposta in questo caso è cedibile a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari.

Viene anche definito un contributo, sempre sotto forma di credito d’imposta, per il consumo e l’acquisto di gas naturale pari al 20% del totale consumato nel secondo trimestre 2022.

Integrazioni salariali

Il nuovo Decreto prevede anche misure in materia di integrazione salariale​.​

Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica legate all’aumento dei prezzi dell’energia, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIG (art. 10 D.Lgs. 148/2015) che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

È previsto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, con codice ATECO rientrante in quelli indicati dal Decreto (All. I DL 21/2022)​.​

Agevolazioni contributive

Viene poi prevista l’estensione della platea dei lavoratori beneficiari dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 119, L. 234/2021) in favore delle imprese in crisi, inserendo tra i beneficiari anche i lavoratori licenziati (nei 6 mesi precedenti) per riduzione di personale da parte di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

 

GU 21.03.2022 DL21.2022


Adempimenti dei datori di lavoro per l’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro (DL 21 settembre 2021, n. 127)

I datori di lavoro interessati (privati e pubblici) saranno tenuti, entro il 15 ottobre 2021:
– a verificare il rispetto degli obblighi in capo ai lavoratori, quanto al possesso/esibizione del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro; 
– a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; 
– a individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. 
Il 22 settembre 2021 è entrato in vigore il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo del green pass e il rafforzamento del sistema di screening. In base a tale decreto dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutti i lavoratori del settore privato nonché il personale della pubblica amministrazione, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro saranno tenuti a possedere e ad esibire, ove richiesto, il green pass. 
Lavoro privato 
I nuovi obblighi di possesso ed esibizione del green pass ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro si applicano “a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato”. Interessati dalle nuove disposizioni sono altresì i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. I nuovi obblighi prescindono dal fatto che l’attività svolta sia qualificabile o meno come rapporto di lavoro. Ad esempio sarebbero inclusi anche i tirocinanti e gli stagisti (la cui attività non configura un vero e proprio rapporto di lavoro). Sono altresì inclusi i lavoratori domestici. Stando alla lettera della norma sarebbero inclusi, salvo diverse interpretazioni, i lavoratori in smart working (in questo caso il domicilio assumerebbe la veste di “luogo di lavoro”). 
Sono esentati i soli soggetti non sottoposti alla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 
Per i lavoratori che svolgono la propria attività sulla base di contratti esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Pertanto per il lavoratore somministrato la verifica dovrà essere effettuata “anche” dalla agenzia di somministrazione, ossia dal datore di lavoro in senso tecnico. Le verifiche del green pass sono effettuate con le modalità indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di prossima emanazione. 
Il lavoratore del settore privato, se non è in possesso del green pass o risulta privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Non vi sono conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 
Per le imprese con meno di quindici dipendenti è previsto un regime peculiare. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. 
Lavoro pubblico 
Analoghi obblighi di possesso ed esibizione, su richiesta, del green pass sono stabiliti nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni entro il territorio nazionale. Anche in questo caso si prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione delle relative modalità operative. Si prevede inoltre l’adozione di linee guida per la omogenea definizione delle relative modalità organizzative. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, dovranno adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui sopra. Nel caso in cui comunichi di non essere in possesso del green pass o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, il lavoratore del settore pubblico è considerato assente ingiustificato. Fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. In ogni caso non vi sono conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, in caso di accesso al luogo di lavoro in mancanza di green pass, “restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza”. 
Alleghiamo stralcio del Decreto Legge per la lettura dei commi 8, 9 e 10, dell’art. 3, relativi alle sanzioni.
Consigliamo ai datori di lavoro di coordinarsi col proprio responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro e col proprio medico del lavoro.
(Circ. studio 040.2021)

DECRETO DI AGOSTO DL 104/2020

Eccolo il tanto atteso decreto che prevede altre 18 settimane di cassa per i dipendenti delle imprese colpite dall’emergenza covid e prevede anche altri fondi sia per le imprese e sia da destinare a diverse categorie di lavoratori.Sono nr. 115 gli articoli nel DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, entrato in vigore il 15 agosto 2020.

In sintesi, alcuni:

Capo I, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO:

Art. 1: Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga: ulteriori 18 settimane (9 + 9)

Art. 2: Cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti 
Art. 3: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Art. 5: Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL 

Art. 6:  Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato 
Art. 7. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

 Art. 8. Proroga o rinnovo di contratti a termine 
Art. 9. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo di 1.000 €

Art. 12. Indennità per lavoratori sportivi di 600 €

Art. 14. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo 
Art. 15. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati

Art. 16. Disposizioni in materia di erogazione dell’assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

 Art. 19. Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse

Art. 21. Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici 
Art. 23. Nuove misure in materia di Reddito di emergenza (REM)

Art. 24. Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo

Capo VI,  SOSTEGNO E RILANCIO DELL’ECONOMIA:

Art. 58. Fondo per la filiera della ristorazione. E’ stato istituito un fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con determinato codice ATECO, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. 

Art. 59. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici 
Art. 74. Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive 
Art. 77. Misure urgenti per il settore turistico
Art. 78. Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo 
Art. 80. Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura
Art. 81. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

Capo VII,  MISURE FISCALI:

Art. 97. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
Art. 98. Proroga secondo acconto ISA 
Art. 112. Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

Questi sono solo alcuni articoli che ho ritenuto più importanti, in base alle situazioni personali di imprese, lavoratori e cittadini, tuttavia allego la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, utile da leggere per coloro i quali vorranno approfondire altri argomenti.
Vi terrò aggiornati su “come fare per…” e delle ulteriori circolari, messaggi, note.

 


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