DAL 1° MAGGIO 2022, come specificato nella nota INL n. 573 del 28 marzo 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico, presente su «Servizio Lavoro», messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. 
Non saranno ritenute valide – e pertanto saranno sanzionabili – le comunicazioni effettuate tramite email direttamente alle sedi territoriali dell’Ispettorato. 
Il modello permette di scegliere tre ipotesi per il termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio: entro 7, 15 o 30 giorni. Se, invece, l’opera o il servizio non saranno conclusi nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
 
Pertanto fino al 30 aprile 2022 il committente potrà effettuare la comunicazione per email all’Ispettorato competente per territorio.

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